Dichiarare in dogana in via telematica il regime doganale delle merci; assolvere i tributi presso la dogana locale; presentare fisicamente le merci, oggetto della dichiarazione, presso un'altra dogana comunitaria. Sono le tre possibilità riconosciute all'operatore comunitario nell'ambito della procedura di sdoganamento centralizzato. In questo contesto il 12 luglio la Commissione europea ha aperto una consultazione concernente la semplificazione sull'applicazione dell'Iva nell'ambito della procedura di sdoganamento centralizzato. La consultazione avrà termine il 31 ottobre 2010.

Gli obiettivi della procedura
L'istituzione comunitaria ritiene opportuno monitorare gli effetti prodotti dall'introduzione della nuova procedura dello sdoganamento centralizzato sul mercato nell'Iva con la finalità di valutare l'impatto sulla strategia di semplificazione e armonizzazione dei regimi presenti all'interno dei singoli Paesi aderenti. L'implementazione dell'istituto risponde alla necessità di facilitare il sistema di unione doganale su cui si fonda l'Unione europea.

Obbligazione doganale e dichiarazione
L'obbligazione doganale nasce, pertanto, nella dogana dove viene presentata la dichiarazione, la quale dopo aver effettuato gli adempimenti amministrativi connessi alla registrazione e ai controlli, all'analisi dei rischi, allo scambio elettronico delle informazioni con le altre dogane e uffici interessati nell'ambito dello sportello unico, al recupero dei diritti, consente lo sdoganamento.

Normativa comunitaria e codice doganale
Il regolamento (Cee) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, istitutivo del codice doganale comunitario, si fondava sull'integrazione delle procedure doganali applicate separatamente nei rispettivi Stati membri negli anni '80. Dalla sua introduzione è stato modificato più volte per far fronte a specifici problemi (tutela della buona fede o esigenze di sicurezza) e ai cambiamenti giuridici intervenuti negli ultimi anni, a livello comunitario e internazionale (scadenza del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio ed entrata in vigore degli atti di adesione del 2003 e del 2005, l'emendamento della convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali (convenzione riveduta di Kyoto).

Il ruolo dell'e-commerce
Il processo di trasformazione ha imposto, negli ultimi anni,  l'adattamento dei regimi doganali alle esigenze di e-commerce in considerazione del fatto che le dichiarazioni e le procedure elettroniche costituiscono ormai la regola. Tenendo conto degli scambi di merci cui si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e alla semplificazione delle formalità doganali da applicare alle merci, il nuovo sistema si rende indispensabile per facilitare il commercio legale e la lotta antifrode che richiedono regimi e procedure doganali semplici, rapidi e uniformi capaci di dare la giusta spinta alla competitività delle imprese.

Semplificazione della normativa e controlli doganali
La semplificazione della normativa doganale, attraverso l'uso di nuove tecnologie, contribuisce a promuovere una applicazione uniforme della normativa doganale e approcci aggiornati al controllo doganale, fornendo la base per procedure di sdoganamento semplici ed efficienti. Il completamento del mercato interno e la riduzione degli ostacoli al commercio e agli investimenti internazionali e l'accresciuta necessità di garantire la sicurezza alle frontiere esterne della Comunità hanno trasformato il ruolo logistico delle dogane che nella loro attività di monitoraggio e gestione del commercio internazionale sono di fatto  un catalizzatore della competitività dei paesi e delle società e, nel contempo, un deterrente nei confronti dei comportamenti anticoncorrenziali ai vari punti di entrata e di uscita della Comunità.

Convenzione di Kyoto e semplificazione
In accordo con i dettami della convenzione riveduta di Kyoto (che promuove la presentazione, la registrazione e il controllo della dichiarazione in dogana prima dell'arrivo delle merci e la separazione del luogo in cui la dichiarazione viene presentata da quello in cui le merci sono fisicamente situate) lo sdoganamento centralizzato deve assicurare la possibilità di usare dichiarazioni semplificate, la proroga della data di presentazione di una dichiarazione completa e della documentazione richiesta, la dichiarazione periodica e la dilazione di pagamento.

Gli obiettivi dichiarati
Norme semplici e comuni per i regimi speciali (transito, deposito, uso particolare e perfezionamento) integrate da una ristretta serie di norme per ciascuna categoria di regimi speciali, per rendere semplice nei riguardi dell'operatore la scelta del regime appropriato, evitare errori riducendo il numero di recuperi e rimborsi e rendere più efficaci le procedure di accertamento.  Alla luce degli esiti della consultazione sarà possibile valutare se l'istituto risponde effettivamente alle attese del legislatore comunitario.

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